Tra le principali modifiche proposte dall’EBA rientrano la rimozione di diversi modelli di rendicontazione relativi alla Tassonomia UE, incluso il Banking Taxonomy Alignment Ratio (BTAR), e una significativa riduzione complessiva degli obblighi per le banche di piccole dimensioni. Proposta l’introduzione di un nuovo template dedicato ai rischi ambientali diversi da quelli climatici (come biodiversità e degrado degli ecosistemi).
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il documento con la proposta di revisione del quadro di rendicontazione prudenziale ESG per le banche volta a semplificare gli obblighi informativi e ridurre l’onere amministrativo per gli intermediari. L’autorità ha dato il via alla consultazione pubblica a cui sarà possibile rispondere entro il 10 luglio 2026 a questo link. La consultazione si inserisce nel quadro regolatorio delineato dal Capital Requirements Regulation (CRR3) e si allinea agli sforzi di semplificazione normativa dell’UE, tra cui rientra l’iniziativa “Omnibus” della Commissione europea.
Sebbene il CRR3 introduca nuovi requisiti che estendono l’ambito del reporting prudenziale ESG a tutti gli istituti, l’EBA precisa che il quadro proposto integra misure di proporzionalità affinché l’onere rimanga commisurato alle dimensioni e alla complessità degli enti. Il nuovo framework mantiene inoltre un forte allineamento con il sistema di disclosure ESG di Pilastro 3, così da garantire coerenza tra reporting pubblico e reporting di vigilanza ed evitare duplicazioni operative.
Allo stesso tempo, i requisiti di reporting per le grandi banche sono stati razionalizzati e semplificati. In particolare, sono stati eliminati i template dal 6 al 9 relativi alle informazioni previste dal Regolamento sulla Tassonomia, incluso il Banking Taxonomy Alignment Ratio (BTAR), nonché il template 4 relativo alle esposizioni verso le 20 imprese a maggiore intensità di carbonio.
La proposta punta a rendere il sistema più sostenibile dal punto di vista operativo, senza compromettere la capacità delle autorità di vigilanza di monitorare i rischi.
Le principali novità della proposta EBA
L’analisi del documento tecnico evidenzia diverse integrazioni e modifiche sostanziali rispetto al precedente sistema di raccolta dati (ad-hoc collection).
Uno degli interventi principali, come già si accennava, riguarda la rimozione dei template relativi alla Tassonomia UE (dal 6 al 9), incluso il Banking Taxonomy Alignment Ratio (BTAR), al fine di evitare rendicontazioni ridondanti e duplicazioni informative, mantenendo queste informazioni solo dove strettamente necessarie.
Accanto alla semplificazione, l’EBA introduce alcune innovazioni rilevanti nei contenuti del reporting, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’utilità dei dati per la vigilanza.
Una delle novità più evidenti è l’introduzione di un nuovo template dedicato ai rischi ambientali diversi da quelli climatici (D 11.00 – Exposures to Environmental Risks (Beyond Climate)). Questo modello richiede alle banche di fornire informazioni sulle esposizioni legate alla perdita di biodiversità, al degrado degli ecosistemi, all’inquinamento o alla dipendenza da servizi ecosistemici come l’acqua, ampliando in modo significativo il perimetro di analisi. Il template in particolare evidenzia la distinzione tra impatti ambientali e dipendenze dagli ecosistemi, in linea con i framework internazionali come TNFD, permettendo così una valutazione più completa dei rischi non climatici.
Per le grandi istituzioni con asset superiori a 30 miliardi di euro, il modello D 01.00 – Climate Change Transition Risk è stato potenziato includendo tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento degli stress test climatici a livello europeo. In questo modo, non è più necessario richiedere ulteriori dati specifici alle istituzioni per queste esercitazioni, poiché le informazioni richieste sono già ricomprese nel modello standard.
L’integrazione con gli esercizi di stress test e con il reporting FINREP consente inoltre di ridurre sovrapposizioni e migliorare la coerenza tra le diverse richieste informative.
Inoltre, per contenere ulteriormente l’onere reportistico, l’EBA introduce soglie di materialità volte a limitare il livello di dettaglio richiesto alle sole informazioni realmente rilevanti. In particolare, la scomposizione geografica delle esposizioni sarà richiesta solo nel caso in cui le attività detenute all’estero superino il 10% del totale. Anche in questi casi, le banche dovranno fornire un dettaglio per singolo paese solo laddove le esposizioni risultino significative, mentre quelle di entità minore potranno essere aggregate in categorie residuali.
Struttura e proporzionalità della rendicontazione
La proposta EBA introduce un approccio strutturato basato sulla proporzionalità, articolato su tre livelli. Le grandi banche, con un totale attivo superiore a 30 miliardi di euro, continueranno a essere soggette a un set completo di template (sette modelli), mentre le istituzioni di dimensioni intermedie potranno adottare un approccio semplificato (sei modelli).
Per le banche piccole e non complesse (SNCI) e per le altre istituzioni non quotate è invece previsto un cambiamento sostanziale: un unico modello (D 01.01) contenente un set ridotto ed essenziale di informazioni. Questo template fornisce una visione aggregata dei rischi fisici e di transizione, eliminando dati complessi come le emissioni finanziate.
L’obiettivo dell’introduzione di un approccio più graduale è calibrare gli obblighi informativi in funzione della dimensione, complessità e profilo di rischio degli intermediari, evitando un’applicazione uniforme che rischierebbe di risultare sproporzionata.
“Con questo pacchetto di semplificazione senza precedenti, l’EBA propone cambiamenti molto concreti per rendere la rendicontazione prudenziale considerevolmente più semplice, intelligente e proporzionata”, ha dichiarato François-Louis Michaud, Presidente dell’EBA. “Il nuovo approccio ridurrà gli oneri non necessari preservando la qualità e la pertinenza delle informazioni necessarie ai supervisori. Dovrebbe inoltre favorire una più agevole condivisione dei dati e una rendicontazione più integrata in tutta Europa”.
La consultazione EBA rimarrà aperta fino al 10 luglio 2026 e l’eventuale applicazione delle modifiche proposte è prevista a partire da settembre 2027
