Autorità europee di vigilanza ESA, online le linee guida per integrare i rischi ESG negli stress test di banche e assicurazioni

Autorità europee di vigilanza

ESA, online le linee guida per integrare i rischi ESG negli stress test di banche e assicurazioni

Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA – le ESA) hanno avviato una consultazione pubblica sulla loro bozza di Linee guida congiunte sugli stress test ESG, come previsto dalla Direttiva sui requisiti patrimoniali e dalla Direttiva Solvibilità II.

Le nuove Linee guida definiscono le modalità con cui le autorità competenti per i settori bancario e assicurativo dovrebbero integrare i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’esecuzione degli stress test di vigilanza. L’obiettivo è armonizzare metodologie e prassi tra le autorità di vigilanza nei settori bancario e assicurativo, garantire la proporzionalità e migliorare l’efficacia e l’efficienza degli stress test ESG.

Presentata dal Comitato Congiunto delle ESA, la bozza stabilisce un quadro comune per lo sviluppo di metodologie e standard per gli stress test relativi ai fattori ESG nell’intero sistema finanziario dell’UE. Nello specifico il documento offre indicazioni dettagliate sulla progettazione degli esercizi di stress, includendo scenari ESG e criteri di valutazione coerenti, oltre a specificare i requisiti organizzativi e di governance che dovrebbero essere adottati. Tra questi, l’impiego di personale qualificato con competenze specifiche in materia ESG, l’implementazione di sistemi efficaci per la raccolta e gestione di dati ESG affidabili e di alta qualità, nonché la definizione di tempistiche adeguate per condurre analisi di scenario robuste e tempestive.

Con l’obiettivo di promuovere un approccio coerente e a lungo termine agli stress test ESG, la bozza delle Linee guida è concepita per accogliere futuri progressi metodologici e miglioramenti nella disponibilità dei dati.

Le ESA invitano le parti interessate a fornire il proprio feedback sul documento di consultazione rispondendo alle domande tramite un sondaggio online entro e non oltre il 19 settembre 2025. Tutte le risposte saranno pubblicate sui rispettivi siti web delle ESA, salvo diversa richiesta. Inoltre è prevista anche un’udienza pubblica in programma per il 26 agosto 2025, dalle 10:00 alle 12:00 CEST. Ulteriori dettagli, comprese le credenziali di accesso, saranno forniti in prossimità della data dell’evento.

Alcuni punti salienti della bozza per integrare i rischi ESG negli stress test finanziari

Uno degli elementi centrali della proposta riguarda la distinzione tra due principali obiettivi degli stress test. Da un lato, c’è la valutazione della resilienza finanziaria di breve e medio periodo, orientata a misurare la capacità delle istituzioni di far fronte a shock legati ai rischi ESG, in un orizzonte temporale che non supera i cinque anni. Dall’altro, vi è l’analisi dell’impatto dei fattori ESG sul modello di business delle imprese nel lungo periodo, anche oltre i dieci anni. In quest’ultimo caso, si punta a comprendere se strategie e operazioni siano sostenibili alla luce delle trasformazioni climatiche, sociali e regolamentari in atto.

Nel definire le priorità di intervento, le ESA propongono un approccio graduale. La prima fase prevede il focus sui rischi ambientali e in particolare su quelli climatici, distinguendo tra rischi fisici, quali eventi meteo estremi o fenomeni legati alla perdita di biodiversità, e rischi di transizione, ovvero quelli connessi al cambiamento normativo, tecnologico o reputazionale indotto dalla transizione verso un’economia a basse emissioni. Solo in un secondo momento, e in funzione dell’evoluzione dei dati e delle metodologie, sarà possibile estendere l’analisi anche alle componenti sociali e di governance.

La bozza sottolinea inoltre la necessità di calibrare lo sforzo richiesto in base al grado di esposizione ai rischi ESG di ciascun ente. Il principio di materialità guida infatti tutta l’impostazione metodologica, richiedendo alle autorità competenti di adottare un approccio basato sul rischio, capace di individuare con precisione quali minacce siano più rilevanti a seconda del portafoglio, del settore di attività o della localizzazione geografica degli enti vigilati. Questo permette di evitare un’applicazione indiscriminata dei test e di contenere gli oneri amministrativi, pur mantenendo alto il livello di vigilanza.

Dal punto di vista operativo, il documento raccomanda una definizione attenta degli scenari di stress, che devono essere plausibili ma severi, costruiti a partire da basi scientifiche solide e coerenti con i dati disponibili.

Ampio spazio viene dedicato anche agli aspetti organizzativi. Le autorità dovranno dotarsi di risorse umane con competenze specifiche in materia ESG e stress testing, sviluppare infrastrutture informatiche adeguate per la raccolta, la gestione e l’analisi dei dati, e predisporre meccanismi di validazione e controllo qualità dei risultati. La disponibilità di dati ESG affidabili e aggiornati è considerata un prerequisito essenziale per la riuscita dell’intero processo. In assenza di informazioni complete, le autorità potranno fare uso di proxy o stime ragionevoli, ma dovranno nel contempo stimolare gli enti a migliorare le proprie capacità interne di raccolta e rendicontazione.

ECB and AMLA sign agreement on cooperation

ECB and AMLA sign agreementon cooperation

By Simon Lovegrove (UK) and Nikolai de Koning on Jul 03, 2025 08:59 am

On 3 July 2025, the European Central Bank (ECB) announced that it had signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

The MoU has been concluded as part of the new EU anti-money laundering package and fulfils the legal requirement under Article 92(3) of the Regulation establishing the AMLA for AMLA and the ECB to establish a supervisory cooperation agreement.

EBA consults on draft guidelines on ancillary services undertakings

Norton Rose Fulbright LLP
Global Regulation Tomorrow

EBA consults on draft guidelines on ancillary services undertakings

By Simon Lovegrove (UK) and Michael Born (DE) on Jul 07, 2025 10:46 amOn 7 July 2025, the European Banking Authority (EBA) issued a consultation paper containing draft guidelines on ancillary services undertakings specifying the criteria for the identification of activities referred to in Article 4(1)(18) of the Capital Requirements Regulation (CRR).

Background

In November 2017, the EBA published an opinion and a report on matters relating to other financial intermediaries and regulatory perimeter issues. In that opinion, the EBA observed that the definitions of ‘ancillary services undertaking’ and ‘financial institution’ set out in points (18) and (26) of Article 4(1) of the CRR, were prone to different interpretations across the Member States.

Regulation (EU) 2024/1623 amending the CRR has amended, among others, the definitions of ‘ancillary services undertaking’ and ‘financial institution’ under points (18) and (26) of Article 4(1) of the CRR, respectively. Article 4(5) of the CRR, as amended by Regulation (EU) 2024/1623, mandates the EBA to issue guidelines, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, to specify the criteria for the identification of activities referred to in paragraph 1, first subparagraph, point (18) of Article 4 of the CRR.

Draft guidelines

The purpose of the draft guidelines is to define clear, simple and consistent criteria for the identification of activities that fall under the definition of ancillary services undertaking as per Article 4(1)(18) of the CRR (as amended).

The draft guidelines contain five sections:

  • General provisions.
  • Criteria to determine activities to be considered a direct extension of banking under Article 4(1)(18)(a) of the CRR (as amended).
  • Criteria to determine activities to be considered ancillary to banking under Article 4(1)(18)(b) of the CRR (as amended).
  • Determination of activities to be considered similar to points (a) and (b) under Article 4(1)(18)(c) of the CRR (as amended).
  • Principal activity of an ancillary services undertaking.

Next steps

The deadline for comments on the EBA’s consultation is 7 October 2025.

The EBA will also hold a virtual public hearing on the consultation on 2 September 2025 from 10:00 to 11:30 CET. The EBA invites interested stakeholders to register by 26 August 2025.

When finalised the guidelines will be translated into the official EU languages and published on the EBA’s website. The deadline for Member State competent authorities to report whether they comply with the guidelines will be two months after the publication of the translations.

Iniziative formative Aicom Form che si terranno in modalità webinar

Gentile collega,
le segnaliamo le prossime iniziative formative Aicom Form che si terranno in modalità webinar:
È possibile consultare e scaricare la brochure e il programma preliminare.
  • dal 29 ottobre al 28 novembre 2025 – Percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli” la cui finalità è quella di formare professionisti esperti della prevenzione del rischio di riciclaggio (Anti Money Laundering – AML) e di finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism – CFT) attraverso una esperienza formativa diretta a fornire una visone complessiva delle tematiche Compliance AML.
    È possibile consultare e scaricare la brochure e il programma preliminare.
Entrambi i percorsi formativi sono conformi alla Norma UNI 11753 Professionista della Conformità ed Etica (Compliance and Ethics) ed utili per accedere ai percorsi certificativi relativi a conoscenze, competenze ed abilità Compliance AML.
 
Per coloro che si iscriveranno anticipatamente (vedi brochure), la quota di partecipazione è ridotta.
Per gli Associati Aicom le iscrizioni prevedono una quota agevolata (come da brochure).
Per maggiori informazioni può inviare un’e-mail a formazione@aicomform.com o contattarci al +39 351 6020 198
Cordiali saluti,
Segreteria Formazione