Whistleblowing: al Senato aggiunto altro d.d.l. di Maurizio Arena

Maurizio Arena
Penalista d’impresa

Whistleblowing: al Senato aggiunto altro d.d.l.
October 3, 2016

DISEGNO DI LEGGE S 2230 (Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato)

[Riunito al S 2208 il 28 settembre 2016]

Di seguito le disposizioni principali con evidenziazioni dello scrivente:

Art. 1 (Oggetto)

1. Fuori dai casi di reati di calunnia o diffamazione e fuori dai casi di responsabilità di cui all’articolo 2043 del codice civile, accertati con sentenza definitiva, è prevista una specifica tutela per gli autori di segnalazioni aventi ad oggetto le condotte di cui alla presente legge.

Art. 2 (Oggetto delle segnalazioni)

1. Ai fini dell’applicazione del sistema di tutela di cui all’articolo 1, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite nei confronti dell’interesse pubblico o dell’attività aziendale, nonché violazioni in materia di abusi di mercato e servizi di investimento.

Art. 3 (Soggetti)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti coloro che, in virtù di un rapporto di lavoro, presente o passato, pubblico o privato, sia esso subordinato, a progetto, di consulenza, collaborazione, stage o volontariato, vengono a conoscenza e segnalano illeciti o irregolarità ai sensi dell’articolo 2. Le segnalazioni devono avere ad oggetto fatti accaduti all’interno dell’amministrazione di appartenenza o della propria azienda o ad esse relativi.

2. Nei casi di distacco, comando o situazioni simili, il lavoratore può riferire anche di fatti accaduti in amministrazione o azienda diversa da quella di appartenenza, ma la segnalazione deve essere comunque inoltrata all’amministrazione o all’azienda cui i fatti si riferiscono.

3. La disciplina di cui alla presente legge si applica altresì ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Art. 4 (Segnalazioni anonime)

1. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione solo se adeguatamente documentate.

Art. 5 (Esclusioni)

1. Le segnalazioni di cui agli articoli precedenti sono escluse dall’accesso di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7 (Destinatari della segnalazione)

1. Le segnalazioni possono essere inoltrate all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all’ANAC, al responsabile della prevenzione della corruzione dell’amministrazione di appartenenza oppure al responsabile delle segnalazioni dell’azienda di appartenenza di cui all’articolo 8.

Art. 8 (Responsabile delle segnalazioni)

1. Ogni ente pubblico ed ogni azienda con almeno quindici dipendenti nomina un responsabile delle segnalazioni.

2. Nell’ambito della pubblica amministrazione le funzioni e le responsabilità di cui agli articoli da 9 e 13 della presente legge sono attribuite al soggetto nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il nominativo del responsabile dell’Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è comunicato all’ANAC.

Art. 9 (Ufficio delle segnalazioni)

1. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rapportato alle dimensioni dell’ente o dell’azienda.

2. L’Ufficio è diretto dal responsabile delle segnalazioni.

3. Ciascun componente dell’Ufficio è sottoposto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell’ambito del proprio incarico.

Art. 10 (Compiti del responsabile delle segnalazioni)

1. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della segnalazione, della gestione delle notizie segnalate e dei dati relativi all’identità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi per quanto di competenza.

2. Il responsabile della segnalazione coordina i componenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può, previa comunicazione all’ANAC, archiviare la segnalazione. In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l’informazione agli organi competenti e ne dà comunicazione all’ANAC.

3. Il responsabile delle segnalazioni tutela la riservatezza dell’autore della segnalazione e cura l’integrità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all’inoltro della segnalazione

Art. 11 (Tutela dell’autore della segnalazione)

1. L’identità dell’autore della segnalazione non può essere rivelata in assenza del consenso dello stesso.

2. L’autore della segnalazione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Lo stesso ha diritto, qualora licenziato, ad essere riassunto ed al risarcimento degli eventuali danni morali, economici o di carriera, nonché alla rifusione delle eventuali spese legali.

3. La tutela di cui alla presente legge è esclusa nel caso in cui il segnalante non agisca in buona fede.

Art. 12 (Clausole di fedeltà)

1. Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del prevalente interesse pubblico, sono nulle.

Art. 14 (Sanzioni)

1. Qualora l’ente o l’azienda non provveda agli obblighi di cui all’articolo 8 oppure adotti misure discriminatorie ai sensi dell’articolo 11 nei confronti dell’autore della segnalazione, l’ANAC applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 50.000 euro.

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Traineeships 2017 offered by the EBA to young university graduates

Traineeships 2017 offered by the EBA to young university graduates

Traineeships 2017

Traineeship offered by the EBA to young university graduates

EBA offers traineeship opportunities addressed mainly to young university graduates at the beginning of their professional career. The traineeship candidates are expected to have completed the first cycle of a higher education course (university education) and obtained a full degree certificate or its equivalent by the closing date of applications.

The current traineeship opportunities are open for the period from six to nine months starting from the first quarter of 2017. The aim of this call for applications is to establish a reserve list of candidates who may be offered traineeship at the EBA in the year 2017.

Leggere requisiti e procedura per concorrere

Recepimento Direttiva Mutui: modificate le disposizioni Banca d’Italia sulla trasparenza

Recepimento Direttiva Mutui: modificate le disposizioni Banca d’Italia sulla trasparenza

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Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 – Testo al 30 settembre 2016

Il mutuo bancario dopo il recepimento della “Direttiva Mutui”

Banca d’Italia ha pubblicato le integrazioni e modifiche al proprio Provvedimento del 29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, che danno attuazione al nuovo capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB) e al decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR del 29 settembre 2016, n. 380, con i quali è stata recepita la direttiva 2014/17/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori (c.d. MCD o Direttiva Mutui).

Sono altresì inseriti gli allegati 3 (Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori), 4E (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato – PIES) e 5C (TAEG per i contratti di credito immobiliare). Viene contestualmente abrogato l’allegato 4B (Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto a consumatori).

Le nuove Disposizioni si applicano dal 1° novembre 2016.

Scarica il Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 – Testo al 30 settembre 2016

Traineeships 2017 offered by the EBA to young university graduates

EBA publishes final guidelines on the remuneration of sales staff

The European Banking Authority (EBA) published today its final
Guidelines on remuneration policies and practices related to the provision and sale of retail banking products and services.

The EBA had previously identified poor remuneration policies and practices as a key driver of miss-selling of financial products and services. The Guidelines aim, therefore, to protect consumers from related risks and to reduce conduct costs for financial institutions.

They will apply from 18 January 2018.

Scarica il Final report on Guidelines on remuneration of sales staff (EBA-GL-2016-06)

IFRS Foundation publishes the 2016 Pocket Guide to IFRS Standards

IFRS Foundation publishes the 2016 Pocket Guide to IFRS Standards

Mission Statement IFRS

Our mission is to develop IFRS Standards that bring transparency, accountability and efficiency to financial markets around the world. Our work serves the public interest by fostering trust, growth and long-term financial stability in the global economy.

  • IFRS Standards bring transparency by enhancing the international comparability and quality of financial information, enabling investors and other market participants to make informed economic decisions.
  • IFRS Standards strengthen accountability by reducing the information gap between the providers of capital and the people to whom they have entrusted their money. Our Standards provide information that is needed to hold management to account. As a source of globally comparable information, IFRS Standards are also of vital importance to regulators around the world.
  • IFRS Standards contribute to economic efficiency by helping investors to identify opportunities and risks across the world, thus improving capital allocation. For businesses, the use of a single, trusted accounting language lowers the cost of capital and reduces international reporting costs.

La Fondazione IFRS ha pubblicato una Guida tascabile agli standard IFRS che può essere scaricata a questo link.