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Le Considerazioni Finali del Governatore Visco e la Relazione Annuale della Banca d’Italia si trovano al link https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-annuale-sul-2017-considerazioni-finali-del-governatore/

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www.bancaditalia.it

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Shadow banking fuori dall’ombra : l’intermediazione non bancaria e il quadro regolamentare italiano

Shadow banking fuori dall’ombra : l’intermediazione non bancaria e il quadro regolamentare italiano

La Banca d’Italia pubblica (febbraio 2017) un paper di Carlo Gola, Marco Burroni, Francesco Columba, Antonio Ilari, Giorgio Nuzzo, Onofrio Panzarino sul tema dello  Shadow banking.

Per “shadow banking” si intende la creazione o il trasferimento di rischi di natura bancaria – da parte di banche e di intermediari non bancari – al di fuori del sistema bancario. In Italia, il “sistema bancario ombra” è pienamente regolamentato, in gran parte seguendo il principio della vigilanza bancaria equivalente. Dopo una ricognizione sull’argomento, il paper descrive il “sistema bancario ombra” italiano e il connesso quadro regolamentare e di vigilanza, in essere prima della crisi e i successivi miglioramenti. Viene inoltre fornita una rappresentazione quantitativa dello “shadow banking” italiano. Il paper sostiene che, attraverso un ampio e coerente perimetro regolamentare, basato sul principio della regolamentazione bancaria equivalente, è possibile istituire un quadro prudenziale equilibrato, ove sia la regolamentazione sulle banche sia quella sugli intermediari non bancari contribuiscono a ridurre i rischi sistemici e di arbitraggio normativo.

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Gruppo Bancario Cooperativo: pubblicate le nuove Disposizioni Banca d’Italia

Banca d’Italia ha pubblicato il 19° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche, con cui è stato inserito nella Parte Terza della Circolare il nuovo Capitolo 5 (Gruppo Bancario Cooperativo), con cui è data attuazione agli artt. 37-bis e 37-ter TUB introdotti dalla riforma delle banche di credito cooperativo di cui al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

Conseguentemente, sono rinumerati gli esistenti Capitoli da 5 a 7 della Parte Terza.

In particolare, le disposizioni disciplinano:

  • i requisiti organizzativi della capogruppo e la composizione del gruppo, con riferimento sia al gruppo bancario cooperativo sia al gruppo provinciale (Sezione II);
  • il contenuto minimo del contratto di coesione fra la capogruppo e le banche affiliate, in particolare per quanto riguarda il governo societario del gruppo, i poteri della capogruppo in materia di nomina degli organi delle banche affiliate, i controlli interni e i sistemi informativi, l’attività di controllo e intervento della capogruppo, il rispetto dei requisiti prudenziali e degli obblighi segnaletici verso l’autorità di vigilanza, le decisioni di rilievo strategico, le sanzioni previste nel contratto, i doveri della capogruppo e i criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi (Sezione III, par. 1);
  • le caratteristiche dell’accordo di garanzia fra la capogruppo e le banche affiliate (Sezione III, par. 2);
  • i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo (Sezione III, par. 3);
  • gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate, anche con riferimento al gruppo provinciale (Sezione IV);
  • la costituzione del gruppo bancario cooperativo, ivi comprese le indicazioni sui criteri a cui la Banca d’Italia si attiene nel relativo procedimento amministrativo e sulla prima applicazione della riforma (Sezione V).

© Bancaria Consulting S.r.l.

Aggiornamento n. 19 del 2 novembre 2016