Nuovi requisiti per grandi modelli di Intelligenza Artificiale generativa come ChatGpt e Gemini ed obbligo di nominare le Autorità e definire le sanzioni.
- trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) n. 2024/1689 su chatbot, deepfake e sistemi di riconoscimento delle emozioni;
- dalla stessa data la UE può sanzionare i fornitori di modelli GPAI ai sensi dell’art. 101, con ammende fino al 3% del fatturato mondiale o 15 milioni di euro;
- l’Omnibus digitale sull’IA, adottato dal Consiglio UE il 29 giugno 2026, sposta gli obblighi sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 (Allegato III) e al 2 agosto 2028 (Allegato I);
- la marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati dall’IA scatta il 2 dicembre 2026, insieme ai nuovi divieti su deepfake sessuali e materiale di abuso su minori;
- in Italia la legge n. 132/2025 affida la vigilanza all’ACN e le funzioni di notifica all’AgID.
Gli obblighi AI Act che scattano il 2 agosto 2026
Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act, il regime sanzionatorio nazionale dell’art. 99 e le ammende della Commissione sui fornitori di modelli GPAI previste dall’art. 101. È il blocco di norme che l’art. 113 del Regolamento riserva all’applicazione generale, insieme all’avvio della sorveglianza del mercato da parte delle autorità nazionali.
I modelli GPAI (General Purpose Artificial Intelligence), i sistemi generalisti di grandi dimensioni come ChatGpt, Gemini e Deepseek addestrati con oltre 10^23 FLOPS, sono già soggetti dal 2 agosto 2025 agli obblighi su documentazione, diritto d’autore e sintesi dei contenuti di addestramento. Dal 2 agosto 2026 le violazioni diventano sanzionabili: la Commissione, tramite l’AI Office, può applicare ammende fino al 3% del fatturato mondiale annuo o a 15 milioni di euro, se superiore. Le regole non riguardano i modelli open source, che pubblicano per definizione i propri parametri.
Il rinvio dei sistemi ad alto rischio con l’Omnibus sull’IA
L’Omnibus digitale sull’IA sposta al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 quelli per i sistemi integrati nei prodotti dell’Allegato I. L’iter è stato compresso per chiudere prima della scadenza di agosto: proposta della Commissione il 19 novembre 2025, accordo politico il 7 maggio 2026, voto del Parlamento europeo il 16 giugno e adozione del Consiglio il 29 giugno. Il nuovo calendario diventa vincolante con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con effetti dal terzo giorno successivo: fino ad allora vale formalmente il testo del 2024.
Il rinvio non equivale a una sospensione: la mappatura dei sistemi di IA in uso e la classificazione del rischio richiedono mesi di lavoro e le imprese che impiegano software di selezione del personale, credit scoring o controlli biometrici hanno ora una finestra in più per arrivare pronte. Slitta al 2 agosto 2027 anche il termine per le sandbox normative nazionali, gli ambienti controllati in cui testare soluzioni innovative.
L’intervento sull’IA è parte del più ampio pacchetto Omnibus VII, che tocca anche GDPR e regole sui dati: tra le semplificazioni, la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA, art. 27) potrà essere assorbita nella DPIA e una nuova base giuridica consente il trattamento di categorie particolari di dati per la correzione dei bias. Dal 2 dicembre 2026 si applicano inoltre i due nuovi divieti aggiunti all’art. 5: la generazione di immagini intime non consensuali tramite app di nudificazione e il materiale di abuso sessuale su minori creato con l’IA.
Chatbot e contenuti generati, la trasparenza verso gli utenti
Chi impiega un chatbot rivolto a clienti o dipendenti deve rendere riconoscibile fin dall’inizio dell’interazione che l’interlocutore è un sistema di IA, come previsto dall’art. 50 del Regolamento (UE) n. 2024/1689. Gli obblighi di trasparenza in applicazione dal 2 agosto 2026 riguardano in particolare:
- i fornitori di sistemi destinati a interagire con le persone, progettati in modo da rendere evidente la natura artificiale dell’interlocutore;
- i deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica, tenuti a informare le persone esposte;
- chi produce o diffonde deepfake, con l’obbligo di dichiarare l’origine artificiale del contenuto.
La marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati o manipolati dall’IA (art. 50, par. 2) è invece rinviata al 2 dicembre 2026, con il periodo di tolleranza per i fornitori ridotto da sei a tre mesi.
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